Ragdoll Cat Club Italiano – Regolamento e codice etico (ver. 2021)
Art. 1 – Ambiti e fini della disciplina regolamentare
Art. 1.1 – Allo scopo di assicurare un ordinato e produttivo svolgimento delle attività del Ragdoll Cat Club Italiano e di garantire un alto standard qualitativo degli Allevamenti aderenti, è adottato il seguente regolamento che obbliga tutti i Soci iscritti.
Art. 1.2 – I SOCI ORDINARI non possono essere riconosciuti come Allevatori se posseggono gatti non sterilizzati di razze fenotipicamente simili al gatto Ragdoll quale il Sacro di Birmania, il Ragamuffin e il Siberiano nella varietà Neva Masquerade.
Art. 2 – Ratifica Convenzione Europea
Il Ragdoll Cat Club Italia si attiene alla normativa dettata dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 resa esecutiva in Italia dall’art 2 della Legge 201/2010.
Art. 3 – Norme comportamentali rispetto alle malattie genetiche
Art. 3.1 – Tutti i soci si impegnano ad allevare con esemplari esenti da HCM come da autocertificazione presentata all’atto dell’iscrizione al club
Art. 3.2 – È fatto divieto di accoppiare 2 esemplari provenienti ambedue dalle linee di Patriarca Gucci.
Art. 3.3 – In caso di cessione di gatti da riproduzione, i Soci Allevatori sono obbligati a segnalare in forma scritta la presenza del Ragdoll Patriarca Gucci nella linea di sangue ceduta. Nel contratto di cessione dovrà essere vietata la possibilità di accoppiare l’esemplare ceduto con altro proveniente dalle linee di Patriarca Gucci.
Art. 4 – Riproduzione
Art. 4.1 – Per essere accoppiata la gatta deve aver raggiunto almeno i dieci mesi d’età.
Art. 4.2 – per ogni fattrice non sono consentite più di tre cucciolate in ventiquattro mesi.
Art. 4.3 – Alla gatta deve essere garantita un’adeguata assistenza durante il parto, anche di tipo veterinario, qualora fosse necessario.
Art. 4.4 – Eventuali ulteriori accoppiamenti della gatta, oltre quelli ammessi, devono essere prontamente segnalati alla Segreteria, accompagnati da un’adeguata motivazione scritta.
Art. 4.5 – In caso di monta esterna, e precedentemente all’accoppiamento, è fortemente consigliato stipulare un contratto contenente gli accordi di monta con l’allevatore richiedente, onde evitare l’insorgere di controversie successive.
Art 4.6 – In caso di monta esterna si consiglia di documentare la buona salute del proprio gatto (sia fattrice che lo stallone) nei modi ritenuti più opportuni al fine di escludere la presenza di malattie quali FIV e FELV.
Art. 4.7 – In ogni caso è fatto obbligo all’allevatore concedente una monta di verificare la negatività all’ HCM del soggetto alla monta.
Art 4.8 – Si consiglia di sterilizzare le femmine che abbiano presentato gravi problemi durante la gravidanza e il parto.
Art. 4.9 – Si consiglia di sottoporre ad esame necroscopico i cuccioli nati morti oppure morti in epoca neonatale o che presentano evidenti deformità, al fine di accertare le cause della morte.
Art. 5 – Segnalazione cuccioli disponibili
Art. 5.1- chi desidera pubblicare i cuccioli disponibili sul sito, dovrà comunicarli alla segreteria. Essi verranno rimossi dopo 30 giorni. Decorso tale termine, con richiesta scritta potranno essere nuovamente pubblicati
Art. 6 – Prezzo di vendita dei cuccioli
Si invitano tutti gli allevatori aderenti a rispettare il prezzo minimo di vendita dei cuccioli, così com’è indicato nel sito del RCCI. Se per ragioni personali e contingenti alcuni allevatori fossero costretti a vendere i propri cuccioli a prezzi inferiori, sono invitati a non pubblicare tale prezzo di vendita ribassato sui propri siti personali o sugli annunci, per non entrare in contrasto con quanto indicato dal RCCI e con tutti gli allevatori che vi aderiscono.
Art. 7 – Comportamento
Art. 7.1 – Tutti i Soci devono tenere un comportamento corretto che non vada a ledere ingiustificatamente l’immagine di un Socio o del Club. Inoltre tutti i Soci devono prestarsi reciproco rispetto e sono espressamente vietate ingiurie, diffamazioni ed offese di qualsivoglia genere e tipo. Durante le esposizioni feline i Soci si impegnano a un comportamento sportivo e leale nei confronti di tutti i partecipanti e a un atteggiamento corretto nei confronti dei giudici, degli stewards e del comitato organizzativo.
Art.8. – Organizzazione eventi
Art. 8.1 – Tutti i Soci possono farsi promotori dell’organizzazione di esposizioni, speciali di razza, meeting, rassegne, congressi, etc., sia all’interno delle diverse Associazioni che in via autonoma. Per ottenere il patrocinio del Club è necessario presentare una richiesta scritta al Consiglio Direttivo con una breve esposizione del progetto.
Art. 8.2 – Il medesimo Socio può presentare più domande e organizzare più eventi durante lo stesso anno.
Art. 9 – Gestione dell’hosting
Art. 9.1 – Per hosting si intende la cessione di un gatto, intero o neutro, ad una persona/gruppo familiare che, pur detenendo l’animale occupandosene come se ne fosse il proprietario, non ne è giuridicamente il proprietario ma soltanto il mero detentore.
Art. 9.2 – Tutti i soci devono segnalare alla segreteria i nominativi dei gatti ceduti in hosting, fornendo anche le località ove essi vivono.
Art. 9.3 -Non è consentita la cessione in hosting ad altri allevatori di gatti, di qualsivoglia razza.
Art. 9.4 -Il socio si impegna a selezionare la persona/gruppo famigliare più adatto al mantenimento ed alla cura del gatto ceduto in hosting, assicurandosi personalmente che non venga chiuso in gabbie o in ambienti limitati o angusti, che venga alimentato adeguatamente e sottoposto a tutte le cure ed i controlli veterinari necessari e di prevenzione e che l’ospitante segua dettagliatamente le sue direttive.
Art. 9.5 -Le fattrici gravide cedute in hosting devono essere trasferite presso l’abitazione dell’allevatore pochi giorni prima del parto. Qui dovranno rimanere fino a quando i cuccioli non abbiano compiuto i 3 mesi d’età. E’ dovere dell’allevatore garantire alla fattrice un inserimento quanto più gradevole possibile nel proprio allevamento, seguire il parto e ogni fase della crescita dei cuccioli. E’ ammessa deroga solo nel caso in cui l’ospitante sia persona di provata competenza (ad. es. un veterinario) o un famigliare dell’allevatore residente da lui a distanza limitata che gli consente rapidi interventi in caso di necessità.
Art. 9.6 -Nel segnalare periodicamente le nascite l’allevatore deve specificare se la fattrice si trova in hosting.
Art. 9.7 – Non è consentita agli associati alcuna forma di pubblicità su siti o portali specializzati relativa alla offerta/ricerca di hosting, poiché alla base di questa formula di adozione ci deve essere un rapporto consolidato di conoscenza e fiducia reciproca tra l’allevatore e l’ospitante. E’ anche preferibile evitare la pubblicazione sulle pagine web e social personali.
Art. 10 – Ambiente di allevamento:
Ciascun socio deve assicurare ai propri gatti un ambiente sereno e confacente a quelle che sono le esigenze dei propri gatti, sia di carattere fisico che psichico. In particolare ciascun socio di impegna a garantire:
- a ciascun gatto uno spazio adeguato (inteso in termini di dimensione territoriale) e sicuro, privo cioè di situazioni di potenziale rischio per la salute dello stesso;
- gli spazi dove vivono i gatti devono essere ben illuminati ed areati per mezzo di finestre in modo da evitare la formazione di aria viziata e di cattivi odori nonché devono garantire una temperatura idonea ad ospitare gatti sia in inverno che d’estate;
- nel caso di animali in quarantena, malati o di gatte con i cuccioli, la possibilità di essere collocati in un luogo isolato rispetto agli altri, in possesso dei requisiti di cui al punto precedente;
- nel caso in cui il luogo ove sono ospitati i gatti sia provvisto di balconi, gli stessi dovranno essere adeguatamente recintati al fine di evitare possibili cadute accidentali dei gatti
- nel caso di gattili (costruiti in modo da garantire a ciascun gatto ospitato all’interno uno spazio vitale non inferiore a 2 metri in altezza per almeno 4 metri quadrati di base) gli stessi devono essere realizzati in modo da evitare qualsiasi situazione di pericolo per i gatti. Pertanto particolare attenzione andrà posta:
- a) alla scelta del materiale con il quale viene realizzato il gattile che dev’essere di facile pulizia,
- b) alle caratteristiche della costruzione che dovrà essere senza spigoli o sporgenze, con un adeguato rivestimento del fondo e munita di un tetto a copertura parziale o totale della struttura nonché alla predisposizione di idonei ripari in caso di intemperie, periodi freddi o eccessivamente caldi;
- c) alla necessità di predisporre adeguate strutture al fine di favorire il gioco dei gatti. In ciascun gattile inoltre dovranno essere posizionate le vaschette con lettiera (in numero tale da consentire il rispetto del rapporto di n. 1 vaschetta ogni 3 gatti) e, in luogo distante dalle prime, ciotole con acqua fresca e cibo di buona qualità (premium) in quantità proporzionata al numero di gatti ospitati. Qualora il gattile sia destinato ad ospitare i gatti in modo permanente, dovrà essere assicurata anche una buona qualità di vita prevedendo, tra l’altro (nel caso di gattile esterno) anche la presenza di un impianto di riscaldamento in modo da assicurare che durante l’inverno la temperatura dell’ambiente non scenda mai al di sotto di 15° In ogni caso le gatte ed i cuccioli dovranno essere ospitati in casa per lo meno fino al raggiungimento del 3° mese d’età dei cuccioli. E’ fatto assoluto divieto tenere permanentemente i gatti in gabbia. L’unica eccezione a tale divieto è rappresentata dalla necessità di procedere all’isolamento temporaneo di un gatto per i seguenti motivi – Quarantena – Parto – Degenze da malattie od eventi traumatici – Altri eventi eccezionali. e comunque solo per il tempo strettamente necessario in relazione a ciascuna tipologia sopra indicata.
Art. 11 – Standard di qualità della vita:
Il socio si impegna a garantire adeguati standard di qualità della vita del gatto. In particolare, relativamente all’ambiente in cui vivono gli stessi, sia esso la casa di abitazione del proprietario/allevatore o un gattile esterno, lo stesso dev’essere pulito, privi di odori e di parassiti. Le ciotole destinate all’alimentazione devono essere collocate lontano rispetto alle cassette contenenti la lettiera, devono essere cambiate giornalmente e presentarsi pulite, prive di residui secchi di cibo o, peggio ancora, di cibo avariato. Devono contenere cibo in quantità sufficiente per sfamare i gatti presenti nell’ambiente nonché acqua fresca ed abbondante, da cambiarsi almeno 2 volte al giorno nel periodo estivo. Le cassette contenenti la lettiera devono essere
- presenti in numero tale da rispettare la proporzione di 1 cassetta ogni 3 gatti,
- pulite frequentemente sia all’interno che all’esterno con idonei prodotti disinfettanti
- contenere un adeguato quantitativo di sabbia
- prive di materiale fecale che va prelevato con una frequenza tale da evitare l’accumulo dello stesso Relativamente all’alimentazione, il socio si impegna a fornire al gatto cibo secco (croccantini) o umido almeno di qualità premium in quantità idonea.
Art. 12 – Salute dei gatti e assistenza veterinaria:
Il socio si impegna ad assicurare ai propri gatti un adeguata profilassi sanitaria e veterinaria così da garantire la buona salute dei propri animali. Nel caso di problemi di salute o di dubbi in merito alla stessa il socio si rivolgerà al proprio veterinario di fiducia per chiarimenti ed aiuto evitando di ricorrere a soluzioni “fai da te”. Lo stato di buona salute del gatto dovrà essere accertato periodicamente dal veterinario il quale prescriverà, se del caso, le cure necessarie per fronteggiare eventuali malattie insorte oppure per prevenirne l’insorgenza. Ciascun gatto presente in allevamento, compresi i gatti neutri, dovrà essere vaccinato annualmente con almeno il vaccino trivalente, fatte salve le ipotesi di individui con accertata ipersensibilità ai componenti specifici del vaccino che ne sconsiglino la somministrazione. In tal caso, su concorde decisione del veterinario e del socio, si potrà anche prescindere dalla vaccinazione. Le vaccinazioni devono essere regolarmente registrate sul libretto sanitario intestato a ciascun gatto ovvero sul “Passaporto Europeo” veterinario. E’ fatto assoluto divieto di praticare l’asportazione chirurgica degli artigli (declawing) nonché di sottoporre i gatti a qualsiasi tipo di violenza, anche di tipo psicologico.
Art. 13 – Cessione di cuccioli o di gatti adulti:
Il socio si impegna ad iscrivere tutti i cuccioli nati nel proprio allevamento al Libro Origini dell’Associazione felina di appartenenza e a consegnare il pedigree o l’attestato di registrazione, in conformità a quanto stabilito nell’apposito contratto di vendita, al compratore. E’ fatto assoluto divieto vendere e/o regalare cuccioli di razza Ragdoll senza i suddetti documenti. Il socio si impegna inoltre a non consegnare un cucciolo prima del compimento del terzo mese d’età, al fine di assicurare che il gattino abbia raggiunto un grado di sviluppo psico-fisico idoneo a permettergli di affrontare il distacco dalla madre e dai fratelli;
– all’atto della consegna al nuovo proprietario il gattino avrà dovuto ricevere almeno la vaccinazione trivalente (1° vaccino e richiamo) e dovrà essere in perfetta salute, privo di parassiti;
– consegnare al nuovo proprietario il libretto sanitario (o il Passaporto europeo) debitamente compilato con i dati del gatto;
– consegnare il pedigree.
Qualora invece il pedigree non sia stato ancora rilasciato dall’Associazione felina, il socio dovrà consegnare copia della denuncia di nascita e monta nonché copia della richiesta di pedigree della cucciolata;
– un vademecum contenente alcuni suggerimenti su come trattare il gattino ed un po’ della pappa cui è abituato, al fine di evitare bruschi cambi di alimentazione. E’ fortemente consigliato che il socio stipuli un regolare contratto, in forma privata, con la controparte volto a disciplinare i diritti/doveri reciproci.. E’ fatto assoluto divieto vendere o lasciare in deposito cuccioli o gatti adulti ai negozi di animali o ad organizzazioni simili, né cederli ad Enti e/o Organismi per finalità di studio o ricerca. Gli stessi documenti dovranno essere consegnati alla controparte nel caso in cui venga ceduto un gatto adulto.
Art. 14 – Ammissione all’interno del club :
Art. 14.1 – Possono fare parte del RCCI esclusivamente quei soci che allevino con ragdoll di tipo “colourpoint”; chiunque possegga ragdoll mink o solidi ad uso riproduttivo e non esclusivamente da compagnia, non potrà essere ammesso all’interno del Club.
Art. 14.2 – Chiunque faccia domanda per essere ammesso al RCCI come socio allevatore dovrà compilare apposito modulo di richiesta ed essere presentato da un socio già all’interno del club. Il Comitato del RCCI vaglierà la proposta di nuova adesione in 60 – 90 giorni dandone diretta comunicazione all’interessato, il quale solo in quel momento dovrà versare la quota di iscrizione.
Art. 15 – Cessione di cuccioli da compagnia, riproduzione e concessione di monte esterne:
Presa coscienza della difficile situazione odierna per quanto riguarda l’affido dei cuccioli, e tenuto soprattutto conto che molti ragdoll ceduti come gatti da compagnia vengono poi fatti comunque riprodurre con stessa razza o, peggio ancora, con altra razza, e venduti i loro cuccioli a prezzi molto bassi (chiaramente privi di pedigree), il RCCI consiglia, quando sia possibile, di cedere i propri cuccioli, classificati da compagnia o “show alter”, già castrati o sterilizzati. Si invitano anche tutti gli allevatori aderenti a limitare la cessione di cuccioli da riproduzione soprattutto a privati, per avere un maggiore introito economico immediato, senza valutare fino a fondo standard e carattere stesso del cucciolo. Nel caso ci si trovi di fronte a un soggetto adatto come riproduttore si consiglia vivamente di instaurare un rapporto stretto con il nuovo proprietario, indicandogli o dandogli, quando è possibile, la possibilità di una monta, in modo che il nuovo proprietario non sia costretto ad andarla a reperire su internet dove si trova qualsiasi tipo di gatto la cui salute può essere spesso messa in discussione. In questo modo l’allevatore può anche indicare al nuovo proprietario l’esatto percorso per l’ottenimento dei pedigree / certificato genealogico dei cuccioli, cessione degli stessi, tutto volto, naturalmente alla vera tutela della razza e non ha un puro scambio commerciale.
Discorso similare valga per la cessione di monte esterne: il RCCI invita i soci a limitarne la concessione e ad accordarla solo in quei casi in cui il richiedente dia vera prova di affidabilità e di serietà. E’ fatto obbligo all’allevatore concedente di verificare la negatività all’ HCM del soggetto che richiede la monta.
In ogni caso è fatto divieto all’associato di proporre monte esterne tramite la pubblicazione di annunci su siti internet o su piattaforme dedicate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, annuncianimali.it, subito.it, etc. In caso di inottemperanza, dopo una lettera di richiamo, verrà estromesso dal club.
Art. 16 – Annunci su siti web:
Al fine di contrastare la vendita su internet di cuccioli spacciati come ragdoll a basso prezzo, il RCCI pubblicherà su diversi siti gratuiti una propria pubblicità o annunci, volti in primis a fornire ai possibili acquirenti conoscenze fondamentali per la corretta adozione di un cucciolo (riproduttori testati negativi HCM, doppia vaccinazione, possesso di pedigree o certificato genealogico etc.).
Art. 17 – Obbligo di dichiarazione dei nomi dei genitori della cucciolata, numero massimo di gravidanze in 24 mesi e visibilità sul sito del Ragdoll Cat Club Italiano
Al fine di tutelare la razza Ragdoll e soprattutto il benessere di tutte le femmine, vige l’obbligo di dichiarare i nomi dei genitori della cucciolata. Qualora le femmine venissero accoppiate più di 3 volte nel corso del biennio o prima del compimento dei 10 mesi di età , il servizio di attivazione del link dal sito del Ragdoll Cat Club Italiano verso l’allevamento con cuccioli disponibili verrà sospeso. Il Consiglio Direttivo potrà valutare eventuali situazioni comprovate da adeguata certificazione veterinaria o “giustificazioni” da parte dell’allevamento inadempiente.
Art. 18 -Responsabilità per morte entro l’anno del cucciolo
Art. 18.1-I Soci allevatori sono tenuti a rispondere in caso di morte del cucciolo ceduto entro il compimento dell’anno di età per malattie congenite e/o genetiche purchè il decesso per tali cause sia provato con autopsia e certificato veterinario dall’adottante. In tal caso, il Socio allevatore dovrà a sua scelta rimborsare all’adottante la somma pagata oppure offrire un cucciolo di pari qualità
Art.19– Assistenza alle famiglie adottanti.
Art. 19.1 I Soci allevatori devono prestare assistenza alle famiglie adottanti nelle prime fasi di vita del cucciolo, fornendo tutte le indicazioni opportune e necessarie per un adeguato sviluppo psicofisico del cucciolo ceduto
Art 20 – Controlli in allevamento
Art. 20.1- I Soci allevatori sono tenuti a sottoporsi ai controlli discrezionalmente decisi dal RCCI, il cui scopo è quello di verificare che gli allevatori associati rispettino il codice etico del RCCI. Tutti i nuovi allevamenti che vogliono divenire soci del Ragdoll club potranno essere sottoposti a controllo.
Art. 21- Mancata partecipazione a tre assemblee consecutive
Se un socio per tre assemblee consecutive non partecipa di persona (anche per mezzo di piattaforma web appositamente predisposta) ad almeno una assemblea, non potrà rinnovare la sua iscrizione al Club per i successivi TRE anni, perdendo così l’anzianità di iscrizione. Trascorso tale periodo la sua eventuale richiesta di reiscrizione sarà considerata una nuova iscrizione e pertanto soggetta all’obbligo del socio presentatore.